Come e perché il tuo gestionale sanitario dovrebbe garantire ai pazienti la verifica del consenso informato
Parlare di Consenso Informato oggi significa far tesoro dei numerosi approfondimenti apportati dalla legge 219 del 14 dicembre 2017, che ha avuto il merito di formalizzare per la prima volta in Italia il concetto di “consenso informato” in sanità.
La legge 219/2017 ha, infatti, introdotto nuovi diritti e tutele per i pazienti, garantendo loro maggiore autonomia nella gestione delle decisioni mediche riguardanti la propria salute. In particolare, ha avuto un ruolo chiave nel rafforzare il diritto del paziente a ricevere informazioni chiare e comprensibili riguardo alle proprie condizioni di salute, diagnosi, prognosi e a tutte le possibili opzioni terapeutiche, compresi i benefici e i rischi ad esse associati.
Comprensione: il quid della rivoluzione
Il consenso oggi non è da considerarsi alla stregua di un atto burocratico, ma è l’espressione del diritto alla salute di ciascun individuo.
L’art.1 comma 3, infatti, così recita: “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.
Questo vale anche per la persona minore di età o incapace che, secondo l’art.3 comma 1, “ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà”.
La comprensione, quindi, è il fondamento che ha rivoluzionato il concetto di consenso in ambito sanitario. Da qui deriva il rispetto di due diritti fondamentali dell’uomo: il diritto alla salute e alla libertà personale, che significa anche poter scegliere se e quale percorso di cura intraprendere.
Come acquisire il consenso informato e verificarne la comprensione
Una volta compresa la portata “rivoluzionaria” della legge 219/2017, che responsabilizza il medico sulla verifica della comprensione delle informazioni fornite al paziente e la struttura sanitaria sulla creazione ed erogazione dell’informazione stessa, è bene capire come sia possibile verbalizzare la comprensione.
La suddetta legge prevede che “Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico” (art.1 comma 4).
Si parla, quindi, di forma scritta, ma è bene ricordare come il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), ovvero il testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese, consente al medico di utilizzare supporti digitali e tecnologie specifiche anche per l’ottenimento del consenso informato. Qui si innesta la vera svolta, che attraverso soluzioni software comprovate e validate, permette di registrare l’avvenuta comprensione da parte del paziente di tutti i suoi diritti, esplicitati al momento della firma digitale del consenso.
I vantaggi del processo di firma digitale
I vantaggi della digitalizzazione del processo di firma del consenso informato sono molteplici:
- facilità di accesso all’informazione, che diventa disponibile e consultabile al bisogno;
- adozione di un processo paperless, che conserva il pieno valore legale (art. 20 dlgs 82/2005: “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore”);
- incremento dell’efficienza, che permette di recuperare il tempo da attività ripetitive, mantenendo adeguati livelli di comprensione al paziente;
- accesso a più servizi, che permettono di aumentare la qualità percepita dal paziente, migliorandone soddisfazione e fidelizzazione.
In definitiva gestire digitalmente i consensi informati permette al paziente di avere una maggiore chiarezza e trasparenza nella sottoscrizione della documentazione, facilitata anche dalla disponibilità dei contenuti di approfondimento H24. Alle strutture sanitarie, invece, permette di avere una maggiore tutela dal punto di vista medico-legale, un risparmio di tempo da dedicare ad attività a maggior valore, una “certificazione” della reale comprensione dei consensi forniti dal paziente e una centralizzazione del processo.
Quindi, perché non digitalizzare subito i flussi di raccolta e conservazione del consenso informato scegliendo un gestionale che sia già integrato con la migliore soluzione sul mercato?